Modalità pagamento sanzione amministrativa

Ultima modifica 21 febbraio 2024

Argomenti :
Polizia

Modalità di pagamento
- Entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale con riduzione del 30% sulla sanzione prevista.
- Oltre 5 giorni ed entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale con intero importo della sanzione prevista.

Il pagamento del verbale é ammesso con le seguenti modalita:
- mediante bollettino PagoPA in tutte le strutture associate (banche, poste, tabacchi) sul conto corrente postale 21470208.
- presso lo sportello della Polizia Locale in Piazza Roma 1 - Municipio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- oppure versamento su conto corrente bancario IBAN: IT 52 Q 05034 33031 0000 0000 6233 indicando nella causale seguente testo: verbale _______, data accertamento________ e targa ________.

Modalità di ricorso (artt. 203 e 204 C.d.5.)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione dei verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di di Milano - C.so Monforte 30. Il ricorso deve essere inviato al Prefetto oppure al citato Servizio di Polizia Locale di Zibido San Giacomo. II Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emettera ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo essere richiesta l'audizione personale. 
- entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione dei verbale di accertamento, ricorso indirizzato ai Giudice di Pace di di Pavia— Via L. Porta 14.

II ricorso puo essere depositato presso Ia cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata. r. (art 204- bis C..d S. e art. 7, D. Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell‘ art. 10 del D. P. R. 30. 5. 2002, n 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace é soggetto al pagamento anticipato dei “contributo unificato" e delie “spese forfetizzate” secondo gii importi fissati dagii artt. 13 e 30, D P. R. n. 115/2002.




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