Canone Unico Patrimoniale

Ultima modifica 19 gennaio 2024

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Imposte

Il Nuovo Canone Unico Patrimoniale vige dal 1° gennaio 2021 introdotto dalla Legge 27 Dicembre 2019 n.160 art.1, commi n. 816 al n. 847 , ma molti si chiedono cos’è o cosa cambia. Tale canone sostituisce:

  • canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche – TOSAP;
  • l’ imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

Inoltre, all’interno della stessa norma è stata anche prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. Il canone unico patrimoniale sostituisce anche il canone di cui all’art. 27, commi 7 – 8 del codice della strada previsto dal D. Lgs. 285/92 limitatamente alle strade comunali e delle ex province. Pertanto, in assenza di ulteriori leggi di modifica su quanto approvato con la predetta Legge n. 160/2019, il cd. Canone unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale) sarà applicabile dal 1° gennaio 2021.

Cambia la natura del nuovo canone da tributaria a patrimoniale

I tributi TOSAP, Imposta Pubblicità e COPAP sono stati eliminati dal comma 847 della predetta Legge n. 160/2019. Il nuovo Canone approvato con la Legge n. 160/2019 non ha una natura tributaria come, invece, era per la TOSAP, l'Imposta Pubblicità e le Pubbliche Affissioni (ICP), bensì patrimoniale. Pertanto, potrà essere riscosso solamente in sede ordinaria.

Di conseguenza non è possibile emettere, per mancati pagamenti, avvisi di accertamento. Infatti, nei casi di morosità vanno comminate sanzioni per violazione a norme regolamentari. Il gettito del canone unico patrimoniale viene gestito dagli enti senz’altro in modo intelligente. Pertanto, ogni Comune, sceglierà le sue tariffe in modo proporzionale ed in base alle esigenze di bilancio.

Le tariffe del Nuovo Canone Unico Patrimoniale

Le tariffe standard ordinarie sono state previste dall’art.1, commi 826 e 827 della Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019. In pratica il comma 826 ha previsto le tariffe annuali, quindi per impianti mantenuti per almeno un anno. Invece, il comma 827 ha espresso le tariffe giornaliere per i casi in cui l’occupazione dell’impianto o la diffusione della pubblicità si protragga per un periodo inferiore ad un'annualità.

I Comuni, ai sensi del comma 817, possono applicare le tariffe previste dalla Legge oppure possono deliberarle in maniera diversa adattandole alle esigenze contabili dell’ente, garantendo un gettito minimo non inferiore alle precedenti tariffe in base a ciò che si incassava negli anni precedenti per TOSAP, COSAP e Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

Di conseguenza, può accadere che un Comune possa approvare, nella relativa delibera, delle tariffe superiori a quelle standard prevista dalla predetta legge. Tali delibere devono essere approvate entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 Aprile dell'anno. Considerata la rivoluzione normativa e l’avvento del Nuovo Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni dovranno anche approvare i nuovi regolamenti. Tale regolamenti andranno a sostituire quelli relativi ai tributi TOSAP e Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni. 

Regolamento per l'applicazione del canone di concessione 

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