Pratiche AUA
Ultima modifica 26 febbraio 2024
COS'É L'AUA?
Entra in vigore con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.
- SCARICHI Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (In Lombardia secondo la DGR 20/01/2010 n. 8/II045 (il termine è di 90gg. salvo interruzioni o integrazioni)
- ACQUE REFLUE Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;(il termine è di 90gg. salvo interruzioni o integrazioni)
- EMISSIONI IN ATMOSFERA Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;(il termine è di 120 gg. obbligo della conferenza dei servizi)
- EMISSIONI IN ATMOSFERA Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;(il termine è di 120 gg. obbligo della conferenza dei servizi)
- IMPATTO ACUSTICO Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; (il termine è di 90gg. salvo interruzioni o integrazioni)
- FANGHI DI DEPURAZIONE Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;(il termine è di 120 gg. obbligo della conferenza dei servizi)
- SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (il termine è di 90gg. salvo interruzioni o integrazioni)
CHI LA PUÒ CHIEDERE
Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale). In via sintetica le microimprese, le piccole imprese e delle medie imprese - con un numero di occupati inferiore a 250 ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. (verificare il decreto poiché molto articolato). Si applicherà, anche, alle imprese e ai gestori degli impianti che abbiano almeno due titoli abilitativi.
A CHI SI CHIEDE
La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata, ma l’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione.
QUANDO CHIEDERLA
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati sopra. È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.
QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA
Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.
IL MODELLO
Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell'AUA. Nelle more la domanda deve essere presentata al Suap corredata da tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede.
TEMPI E COSTI
Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.
DURATA E RINNOVO
L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
COME PRESENTARLA
Pagina di Login