Imposta Municipale Propria (IMU)

Ultima modifica 29 maggio 2024

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Imposte

Il tributo deve essere versato dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1° del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Tutti gli altri terreni che non rientrato nell’esenzione suddetta pagano l'IMU.

Per coloro che non hanno ricevuto il modello F24 precompilato è possibile accedere alla seguente procedura per il calcolo dell'imposta e per la stampa dei relativi modelli F24. Tramite la procedura online, del calcolo dell'IMU, sarà possibile anche provvedere al ravvedimento operoso per anni pregressi:

Clicca qui per il CALCOLO IMU

Novità

Il Comune provvederà ad inoltrare ai contribuenti una proposta di scheda di  calcolo dell’IMU 2024, con i relativi modelli F24, entro la scadenza del 17 giugno 2024, si prega pertanto di verificare la correttezza dei dati indicati nella scheda (dati catastali, quote di possesso, periodo di possesso ecc..), in quanto potrebbero generare un diverso ammontare dell’imposta.
In caso di mancato ricevimento, informazioni o richieste di eventuali chiarimenti sulla propria posizione, vi invitiamo a  contattare l’Ufficio Tributi al numero 02 900 20 217.

Si ricorda che il contribuente è l’unico responsabile dei versamenti effettuati  poiché si tratta di tributo dovuto in autoliquidazione.

Vi segnaliamo inoltre che, nel plico che vi verrà recapitato, vi saranno all’interno due modelli  F24, uno per l’acconto l’altro per il saldo, con l’adozione delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 38 del 20 dicembre 2023. Resta invariata la possibilità di pagare l’intero importo in una unica soluzione, entro il 17 giugno, presentando contemporaneamente i due modelli F24 inviati.


Abitazione principale

L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera come "principali". Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è recentemente intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente,  dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia comprovabile.
La Corte Costituzionale ha infatti precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.

ALIQUOTE:

Si sottolinea che le aliquote dell'I.M.U. per l'anno 2023  sono rimaste invariate rispetto alle aliquote I.M.U. in vigore nell'anno 2022. Per la determinazione dell'imposta dovuta in acconto e a saldo dell'anno 2023 vanno utilizzate, pertanto, le aliquote stabilite per l'anno 2023 con la delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 12/12/2022.

QUANDO SI VERSA

Per il corrente anno 2023, e salvo eventuali proroghe, la scadenza per il versamento dell'acconto (o della eventuale rata unica) è prevista per mercoledì 16 giugno e la scadenza del saldo è prevista per giovedì 16 dicembre. Pertanto, l'imposta I.M.U. per il corrente anno dovrà essere pagata entro il 16 giugno in acconto ed il 16 dicembre a saldo, oppure in un'unica rata entro il 16 giugno.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'I.M.U. dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune, di seguito riportati, mediante il modello F24.

ATTENZIONE: si sottolinea che il versamento minimo annuo I.M.U. stabilito dal Comune di Zibido San Giacomo è di 2,00 euro (dopo arrotondamento). Pertanto importi I.M.U. annui pari o inferiori ad euro 2,00 non vanno versati. L'I.M.U. può anche essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e compensata con eventuali crediti d'imposta. In quest'ultimo caso il contribuente deve comunque presentare alla banca o alla posta il modello F24 con l'evidenziazione della compensazione, anche se questo avesse saldo zero. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche. Gli enti non commerciali devono effettuare i versamenti esclusivamente utilizzando il modello F24.

Codici da inserire nel modello F24: CODICE ENTE: M176

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'I.M.U. PER I SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI O CON SEDE ALL'ESTERO

I cittadini residenti all'estero possono versare l'importo dovuto sul conto corrente del Comune di Zibido San Giacomo IBAN: IT 52 Q 05034 33031 0000 0000 6233 indicando nella causale "Codice fiscale del contribuente - IMU 2021".

CODICI TRIBUTO:

  • 3912 - I.M.U. abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative · pertinenze;
  • 3913 - I.M.U. fabbricati rurali ad uso strumentale (non dovuta per il Comune di Vigonza);
  • 3914 - I.M.U. terreni agricoli; · 3916 - I.M.U. aree edificabili;
  • 3918 - I.M.U. altri fabbricati;
  • 3925 - I.M.U. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – limitatamente alla parte di aliquota fino al 7,6‰, a favore dello Stato;
  • 3930 - I.M.U. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – limitatamente alla parte di aliquota (pari al 1,40 ‰) eccedente il 7,6‰, a favore del Comune;
  • 3939 - I.M.U. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce).

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o di variazione del possesso. La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. La dichiarazione può essere presentata sia in via telematica, sia mediante modello cartaceo. I soggetti di cui al comma 759, lettera g) della Legge n° 160/2019 presentano, annualmente, la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione predisposta su modello cartaceo può essere consegnata:

- a mano, al Comune di Zibido San Giacomo e dovrà essere ottenuta la restituzione della propria copia, debitamente timbrata per ricevuta;

- a mezzo posta; in tale caso il contribuente dovrà inviare il plico in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura “Dichiarazione I.M.U. Anno 20_ _” e spedirlo con raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del Comune di Zibido San Giacomo.

La dichiarazione può essere inoltrata anche a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it

I contribuenti potranno ricevere assistenza e tutte le informazioni necessarie per assolvere gli adempimenti in riferimento all'I.M.U. tramite:

Modello F24 


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