Descrizione
Si avvisa che:
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana art. 17, i proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, hanno l’obbligo, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, di sgomberare dal ghiaccio e neve i tratti di marciapiede o pista ciclopedonale, ove esistenti, antistanti le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni e provvedendo allo spargimento di sostanze che prevengano la formazione di ghiaccio.
In assenza di marciapiede si deve ripulire l’area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità per l’intero fronte della proprietà e provvedere allo spargimento di sostanze che prevengano la formazione di ghiaccio.
Certi di un’adeguata collaborazione da parte di tutti i cittadini confidiamo, in caso di nevicate, di poter ristabilire le normali condizioni di mobilità nel più breve tempo possibile.
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Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2024, 09:08